Un militare (ufficiale) presenta domanda di dimissioni volontarie dal servizio.
Nell’attesa che l’Amministrazione risponda a suddetta domanda rimane vittima di un incidente per cui – a seguito di gravissime lesioni occorsegli – ottiene anche il riconoscimento della causa di servizio.
Intenzionato, a fronte di tale evenienza, ad un accertamento della commissione medica ospedaliera circa l’inidoneità al servizio – al fine di ottenere il riconoscimento del congedo per sopraggiunta infermità – la P.a rifiuta tale accertamento medico accettando la domanda di dimissioni volontarie all’epoca già presentata e mai ritirata.
Tale decisione, naturalmente, detrmina in capo al militare l’impossibilità di ottenere un provvedimento di congedo per inidoneità permanente al servizio militare ed il relativo trattamento pensionistico di invalidità.
Recatosi dall’avvocato militare l’ufficiale intende impugnare il provvedimento di rigetto della P.a. volendo peraltro comprendere le reali possibilità della sua azione al Tar competente per materia.
Sul punto l’avvocato militare rilascia il seguente parere:
“Il procedimento finalizzato al collocamento a riposo del dipendente pubblico per dimissioni volontarie e quello finalizzato alla dispensa per inidoneità fisica riflettono interessi e rispondono a logiche del tutto differenti. Infatti, il primo muove da un atto di libera scelta del dipendente di troncare anticipatamente il rapporto di lavoro, libera scelta riguardo a cui all’Amministrazione residua un limitato potere di valutazione, che si esprime attraverso l’istituto dell’accettazione delle dimissioni stesse (art. 124, commi 3, 4, 5 e 6 delD.P.R. n. 3/1957); nel secondo, ancorchè avviato su istanza del dipendente, è prevalente il potere-dovere dell’Amministrazione di consentire l’espletamento del servizio solo a personale fisicamente idoneo, nonché l’esigenza di tutela del diritto alla salute del lavoratore. Di conseguenza, alla procedura volta a concludersi col provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica deve, in linea di principio, essere accordata la prevalenza rispetto a quella, coesistente, di cessazione dal servizio per dimissioni, quand’anche quest’ultima si concluda anteriormente alla prima, a patto – naturalmente – che gli eventi determinanti la dispensa si siano verificati quando il rapporto di impiego era ancora in corso”.