diffamazione militare su social forum : non è punibile se di particolare tenuità

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Un militare – graduato di FF.AA. – viene rinviato a giudizio per avere , mediante un post su facebook diffamato un proprio superiore apostrofandolo con un’espressione gergale.
Preoccupato , anche per gli sviluppi di carriera, si reca dall’avvocato militare per capire le possibili conseguenze del processo e le strategie processuali opportune.
Recentemente – osserva l’avvocato militare – il Tribunale Militare di Roma ha assolto – per un fatto analogo – altro militare imputato del medesimo reato di diffamazione militare a mezzo face – book.
In questo caso infatti il giudice militare ha valorizzato la causa di non punibilità prevista dell’art. 131 bis c.p. – il c.d. ” fatto di particolare tenuità” , in considerazione dell’esiguità del danno, delle modalità della condotta e della non abitualità del comportamento.
Tale pronuncia di non punibilità – che comunque non esclude l’illeceità disciplinare del fatto – essendo una sentenza di assoluzione comporta delle inevitabile ricadute – senz’altro positive per il militare – anche in sede disciplinare laddove certamente l’Autorità amministrativa non potrà che irrogare al massimo una sanzione di corpo, assumendo natura sproporzionata ( e quindi impugnabile al Tar) ogni diversa eventuale sanzione di stato ( es. sospensione dal servizio o addirittura rimozione dal grado ).