Di notevole interesse è una recente sentenza della Corte Costituzionale in ordine alla riconosciuta possibilità di applicare la scrimininante dell’art. 596 del codice penale comune al reato di diffamazione militare. La portata della pronuncia è quella di consentire pertanto, al militare denunciato ed imputato per diffamazione militare, di provare la verità del fatto medesimo quando 1) l’offeso sia un pubblico ufficiale ed il fatto sia commesso nell’esercizio delle funzioni pubbliche (o del servizio e della disciplina) 2) quando per il fatto attribuito alla persona offesa sia aperto un procedimento penale. In tali casi, se la verità del fatto è provata o se per esso , la persona a cui il fatto è attribuito è condannata, l’autore del reato di diffamazione non è punibile.