denuncia penale, sospensione avanzamento ad Ufficiale e discrezionalità p.a.

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Un Ufficiale  c.d. superiore ( con il grado di Maggiore) viene denunciato da un suo sottoposto e subordinato.
Essendo in avanzamento al grado superiore a T.Col. la Commissione di Valutazione – all’esito della notizia – decide automaticamente di sospenderlo dall’avanzamento in attesa della definizione del procedimento penale.
Rivoltosi all’avvocato militare – sentendosi perseguitato – intende proporre ricorso contro un provvedimento così lesivo del suo interesse e dannoso per la progressione di carriera.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa conforta l’Ufficiale ricorrente:
Secondo la giurisprudenza  la sospensione del giudizio di avanzamento di un ufficiale può essere disposta ai sensi dell’art. 18, comma 5 del D.Lgs. n. 69 del 2001 con valutazione discrezionale dei relativi presupposti.
E’ stato peraltro chiarito, con affermazione di carattere generale (vedasi T.A.R. Roma sez. II 04 febbraio 2013 n. 1195), che “il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali ha carattere ampiamente discrezionale, censurabile solo in presenza di una macroscopica incoerenza e conseguente irrazionalità nella valutazione effettuata, atteso che, proprio perché si tratta di valutazioni necessariamente caratterizzate da ampia discrezionalità, il sindacato di legittimità rimesso al giudice non può che essere limitato al solo riscontro dell’uniformità del metro valutativo in concreto utilizzato per i diversi candidati. Ciò non comporta, ovviamente, l’attribuzione alla Commissione superiore di avanzamento di un potere insindacabile e di puro arbitrio. Invero, la pacifica giustiziabilità della selezione in argomento, volta ad evitare che la discrezionalità amministrativa possa trasmutare in arbitrio o in elusione delle regole che presiedono al giudizio di avanzamento – che richiede, alla luce della normativa di riferimento (art. 19, D.Lgs. 19 marzo 2001 n. 69), un’autonoma valutazione dei partecipanti, ancorata esclusivamente ai precedenti di carriera – comporta che il relativo esito, qualora contestato in giudizio, permetta comunque di verificare da parte del giudice adito, nell’ambito tracciato dal gravame, l’uniforme applicazione del metro di giudizio adottato nella selezione).
Tenendo presente che il comma 5 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 69 del 2001 dispone che “Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull’avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All’ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l’hanno determinata”, appare evidente che l’esercizio delle facoltà di tipo interinale di cui si discute va comunque ricondotto ad una motivazione esplicita che non può ritenersi soddisfatta da meri automatismi, a meno che non si verta in una delle ipotesi contemplate nei commi da 1 a 4 della medesima disposizione di legge (titolarità di cariche politiche, rinvio a giudizio per delitti non colposi, condanna con sentenza definitiva a pena non inferiore a due anni e così via).
Invece, la sospensione del procedimento di valutazione è stata disposta in virtù di un mero automatismo rispetto alla denuncia pendente, senza quindi né apprezzare il complesso delle circostanze anche storiche che l’hanno determinata, né il contenuto stesso della denuncia in questione.
Ne deriva un evidente difetto di motivazione delle determinazioni assunte dalla Commissione di valutazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte d’interesse del ricorrente ai fini dell’obbligo dell’Autorità di rideterminarsi alla luce dei principi sin qui affermati.