decreto penale di condanna: che fare?

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Un militare graduato (M.llo della Marina) mi chiede cosa fare in caso sia destinatario di un decreto penale di conadanna emesso dal Gip presso il Tribunale Militare su richiesta del Pubblico Ministero militare. In particolare mi si chiede di sapere le conseguenze in ordine alle vicende disciplinari potenziali. La materia è disciplinata dal Regolamento di disciplina militare e dal T.U. sul pubblico impiego, e dalla l.559/54 sullo stato dei sottoufficiali. In sintesi, stando la potenziale equiparazione di un decreto penale di condanna non opposto ad una sentenza penale di condanna irrevocabile, l’amministrazione è tenuta ad aprire un procedimento disciplinare che potrà concludersi o con una sanzione di corpo o con una sanzione di stato. Stante la sostanziale analogia rispetto ad una sentenza di patteggiamento (trattasi ambedue di procedimenti speciali disciplinati dal codice che postulano l’utilizzo di tutti gli atti del P.m. in assenza di cause di proscioglimento da dichiararsi dal giudice) , tale provvedimento potrà essere utilizzato dall’amministrazione nel procedimento disciplinare ex art. 653 c.p.p. per ritenere provato il fatto così come acclarato in sede penale. Rimane pertanto al militare la possibilità, ove sostenibile nel merito la sua innocenza, di opporre il predetto decreto penale al fine di ottenere, all’esito di un giudizio di merito innanzi al Tribunale Militare, una sentenza di proscioglimento. In tale caso, infatti, stante il disposto dell’art. 653 c.p.p. , la sentenza di assoluzione emessa all’esito di un giudizio ordinario o abbreviato, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, paralizando così il provvedimento disciplinare.