DDL NORDIO e riforma art. 1051 COM : militare sospeso dall’avanzamento solo se condannato

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Con l’approvazione del c.d. ” disegno di Legge NORDIO” recante modifiche al codice penale e, di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare è stata inserita un’importante novità legislativa riguardante la sospensione dall’aliquota di avanzamento del militare sottoposto a procedimento penale.

Infatti con l’art. 7 del disegno di legge 1718  approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica nella giornata di ieri all’art. 1051 comma 2 del C.O.M. la lettera a) è sostituita dalla seguente : ” nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna  esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa”.

La conseguenza della riforma è pertanto di consentire l’inserimento nell’aliquota di avanzamento di tutti quei militari che siano solamente rinviati a giudizio ( o ammessi a riti alternativi) per delitti dolosi.

La riforma, peraltro, appare ancora una volta in via di prima lettura suscettibile di diverse interpretazioni laddove per esempio non stabilisce analoga preclusione all’avanzamento al militare che sia stato  prosciolto per esito positivo della messa alla prova ( art. 168 bis c.p.).

La questione infatti della valenza ostativa della sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova è destinata a riproporsi atteso che il Consiglio di Stato ritiene l’istituto analogo al patteggiamento non comportando un proscioglimento nel merito dagli addebiti .

Analoghi problemi – seppure in via interpretativa – potrebbero porsi anche per la sentenza ex art. 131 bis c.p. laddove la medesima pronuncia è destinata ” ex lege” ad essere comunque trascritta nel casellario giudiziale.

Gli esiti della riforma pertanto – pur se indubbiamente favorevoli al militare – paiono comunque aver lasciato irrisolte le questioni più spinose per difetto di coordinamento tra l’ordinamento processual penale e quello amministrativo militare.