DANNO ALL’IMMAGINE PER ASSENTEISMO DEL DIPENDENTE ANCHE SENZA REATO

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Una fattispecie di particolare interesse per i rilievi pratici che sta assumendo è quella del danno all’immagine in relazione all’assenteismo sul lavoro.

La norma di riferimento è l’art. 55 quinquies del d.lgs. 15172001 come modificato  dalla c.d.  L. Brunetta ( l.150/09).

La citata norma stabilisce che ” il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, ferme restando la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale nonchè il danno all’immagine subito dalla pubblica amministrazione”.

Nell’applicazione concreta la norma ha trovato applicazione innanzi alla Corte dei Corti a prescindere dalla sussistenza di un reato ( e quindi di un procedimento penale a carico del lavoratore pubblico) avendo il legislatore inteso aumentare la produttività dei dipendenti anche attraverso forme di coercizione indiretta quali, appunto, il rischio di risarcimento del danno per condotte di assenteismo.