danno all’immagine della p.a. solo se c’è reato

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Una recente pronuncia dei giudici contabili rivoluziona la giurisprudenza in materia di danno all’immagine della p.a. e condotta del funzionario pubblico. Si tratta di un’applicazione coerente dell’art. 17 comma 30 ter del d.l. 78/09 c.d. “decreto anticrisi”. In precedenza il danno all’immagine non era disciplinato da una legge dello Stato, ed era oggetto di “creazione giurisprudenziale”. La nuova regolamentazione stabilisce che il giudice contabile può verificare la sussistenza di un danno erariale “d’immagine” della p.a. , solo ove sia accertata con sentenza penale definitiva la responsabilità per un reato contro la pubblica amministrazione. In questo modo l’appartenente alle FF.AA. che si rivolga all’avvocato militare preoccupato per le conseguenze di una sua condotta posta in essere nell’esercizio delle sue funzioni dovrà necessariamente “procurarsi” una sentenza di assoluzione o proscioglimento : infatti un comportamento gravemente infedele o colpevolmente trasgressivo delle regole, che non incappi nelle maglie del codice penale, non potrà più essere oggetto di valutazione discrezionale del giudice contabile ai fini della condanna per risarcimento del danno erariale.