danneggiamento e distrazione di effetti militari

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

L’art. 164 c.p.m.p. incrimina con la reclusione militare sino a 4 anni chiunque ” distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora,o rende in tutto o in parte inservibili o in qualsiasi modo aliena”….” le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni da guerra”. L’esplosione di un colpo d’arma da fuoco, mediante l’uso di cartucce in uso al militare per ragioni estranee al servizio integrano il reato ove non si tratti di cartucce da esercitazione prive di potenzialità offensiva.: trattasi di tipica ipotesi di reato per distrazione. Diverso il caso di chi ritiene effetti militari (es. vestiario): in questo caso la punibilità, a titolo di dolo generico, discende dalla maancata prova circa la destinazione al servizio, non più attuale,degli oggettimilitari. Infine, si noti, che il danneggiamento militare costiuisce una deroga alla legge penale comune, essendo punito a titolo anche di colpa( es. incidente cagionato con colpa ad automezzo militare che riporti un danno)