Corte Costituzionale 23/2023:Incostituzionale obbligo di vaccinazione dei militari prescritto dal Codice Ordinamento Militare

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Con la sentenza n.23 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206 bis del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui ” non può fondare un obbligo vaccinale per il militare”.

La norma – nello specifico ( stando alla nota diffusa dalla Consulta in attesa delle motivazioni) ” non contenendo quantomeno l’elenco delle profilassi  vaccinali che possono essere imposte al militare in base alle variabili condizioni d’impiego , non adempie alla necessità che sia ” determinato” il trattamento sanitario , come esige l’art. 32 della Costituzione.

La corte Costituzionale ha ora definito – con questa importantissima sentenza – il grado di precisione  richiesto al legislatore  e il significato dell’aggettivo ” determinato” quando si tratti dell’imposizione di un obbligo vaccinale.

Continua la Corte Costituzionale che quando la legge intenda imporre una profilassi vaccinale obbligatoria la stessa non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso l’obbligo vaccinale.

La Corte si è pronunciata – nel caso in oggetto – su una questione sollevata dal GUP militare di Napoli , in un caso riguardante un ‘imputazione per disobbedienza avanzata nei confronti di un militare che, programmato per l’impiego di missione fuori area si era rifiutato di sottoporsi all’obbligo vaccinale prescritto dal protocollo.

La Corte ha perciò dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206 bis del Codice dell’ordinamento Militare nella parte in cui autorizza la Sanità Militare ( con una delega di fatto ” in bianco”) ad imporre profilassi vaccinali non preventivamente individuate ex lege.

Infatti – conclude la corte – solo una preventiva valutazione del rischio (patologia) che si vuole contrastare con l’imposizione dell’obbligo vaccinale è possibile esercitare il necessario sindacato di ” ragionevolezza” nel bilanciamento tra esigenze di salute pubblica e tutela delle libertà individuali anche a non sottoporsi a trattamenti vaccinali irragionevoli.