CONTABILE DI FATTO, CASSIERE, TESORIERE E CONSEGNATARIO NELLE FF.AA.

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In relazione all’ordinamento militare ed alle più generali responsabilità da danno erariale assumono rilevanza le seguenti figure:
a) il contabile di fatto: con questa figura la Giurisprudenza individua il soggetto che, anche in assenza di nomina formale, abbia assunto il c.d. ” carico” con il trasferimento di tutte le responsabilità tipiche della gestione contabile; in questo caso chiaramente, il militare non è soggetto al tipico giudizio di conto, bensì dovrà essere citato in giudizio, nel caso di danno erariale, dal Procuratore Regionale, nel rispetto naturalmente dei termini di prescrizione dell’illecito ( cinque anni): sul punto la giurisprudenza in particolare ha individuato la predetta responsabilità per il militare che si trovi a gestire gli incassi dei ” ticket restaurants” e per quello che di fatto sia preposto alla gestione di uno spaccio alimentare in caserma;
b) il cassiere : anche in questo caso il semplice ammanco di beni e/o valori non integra di per sè responsabilità amministrativo-contabile. In particolare quando il furto – da parte di ignoti – avvenga in strutture militari per le quali opera una presunzione di garanzia riconducibile al tipo di attività svolta ( caserme Carabinieri o della Guardia di Finanza), pur sussistendo un comportamento superficiale nella tenuta delle chiavi.
Parimenti non ne risponde il militare quando le somme custodite siano esorbitanti rispetto a quelle che era lecito attendersi anche in relazione ai regolamenti interni di caserma.
Viceversa il cassiere risponde del furto quando dopo il passaggio di consegne, non abbia cambiato la serratura della cassaforte o la combinazione della stessa.
c) il tesoriere: anche il tesoriere è un agente contabile. La sua peculiarità  consite oltre che nel maneggiare il denaro ( attività di riscossione e o pagamento) nell’obbligo di controllo della regolarità contabile ( requisiti di forma e sostanza negli ordini di riscossione/pagamento). 
Nello specifico si potrà imputare al tesoriere di aver emesso un ordine di pagamento due volte per la stessa fattura o in assenza di note spese, e non viceversa sulla causa del pagamento ( es. nullità contrattuale, inadempimento di obbligazione da parte del fornitore, irregolarità del collaudo ecc. ecc.).
In definitiva, il controllo sulla legalità della spesa non è imputabile al tesoriere  . Parimenti si è ritenuto esente da responsabilità il tesoriere che abbia pagato dei mandati in eccedenza rispetto alle disponibilità del capitolo  quando le esigenze cui far fronte fossero eccezionali ed indilazionabili.
d) Il consegnatario: è colui che ha in custodia beni e/o valori, con l’obbligo di formalizzarne le movimentazioni contabili essendo sottoposto ad uno specifico ed inderogabile obbligo di restituzione alla P.a.
Anche in questo caso si è ritenuto responsabile il consegnatario uscente, unitamente a quello subentrante ( con parziarietà dell’obbligazione) allorquando la confusione di gestione sia imputabile ad ambedue gli agenti.