Consiglio di Stato: quando l’adesione ad un sindacato militare può configurare illecito disciplinare

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E’ notizia di queste settimane di una decisione resa dal Consiglio di Stato in sede di ricorso al Capo dello Stato in ordine ad un provvedimento disciplinare ( di corpo) irrogato ad un militare che aveva aderito ad un’associazione sindacale militare non assentita dal Ministero della Difesa.

Ecco i passaggi salienti della decisione dei Giudici di palazzo Spada che confermano la legittimità del rigetto del ricorso gerarchico avverso l’irrogata sanzione disciplinare di corpo.

La controversia concerne, in sostanza, la legittimità della costituzione di una associazione sindacale rappresentativa degli interessi corporativi del personale militare e, quindi, del provvedimento disciplinare inflitto al ricorrente per la sua attività sindacale.

La vicenda riguarda dunque, in via presupposta e generale, la problematica della legittima costituzione in associazione sindacale del personale militare il cui divieto – sancito dal codice dell’ordinamento militare all’art. 1465 – è alla base del contestato provvedimento disciplinare, nonché del provvedimento del 4 marzo 2016 di rigetto del ricorso gerarchico proposto dall’interessato.

9. Come è noto, la questione è stata portata all’esame della Corte costituzionale con due distinte ordinanze di rimessione, rispettivamente del Consiglio di Stato (R.G. n. 111/2017) e del T.A.R. del Veneto (R.G. n. 198/2017), relative all’asserito contrasto dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione: – agli artt. 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: – all’art. 5, terzo periodo, della Carta sociale europea (CSE).

10. La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2018, n. 120, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

In particolare, come già rilevato dalla Sezione, la Corte costituzionale:

a) ha ribadito che la costituzione di associazioni fra militari è subordinata al previo assenso ministeriale, come stabilito dall’art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010: “si tratta di una condizione di carattere generale valida a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza”;

b) ha evidenziato che il carattere democratico di tali associazioni e la relativa neutralità rivestono importanza “fondamentale”, alla luce dei principi desumibili dagli articoli 39, 52, 97 e 98 Cost.;

c) ha precisato che il preventivo scrutinio ministeriale “comporta, in particolare, l’esame dell’apparato organizzativo, delle sue modalità di costituzione e di funzionamento” e che, nell’ambito di tale scrutinio, “spiccano per la loro rilevanza il sistema di finanziamento e la sua assoluta trasparenza”;

d) ha ribadito il “divieto di esercizio di sciopero”, giustificato “dalla necessità di garantire l’esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti”;

e) ha precisato che, benché sia indispensabile, “con riguardo agli ulteriori limiti, … una specifica disciplina legislativa, … tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell’intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati”.

La Corte costituzionale, come già rilevato dalla Sezione, ha quindi ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 1475, comma 2, cod. ord. mil. nella parte in cui vieta ai militari l’adesione ad associazioni sindacali costituite al di fuori dell’organizzazione militare, con un ragionevole bilanciamento tra le esigenze istituzionali delle Forze Armate e quelle di tutela sindacale dei militari.

11. Il Ministero della difesa, per dare tempestiva attuazione alla citata sentenza della Consulta, ha emanato la circolare 21 settembre 2018 (“Sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale”), con la quale, in coerenza con le indicazioni della Corte, ha tra l’altro previsto che tali associazioni dovranno necessariamente avere l’assenso del Ministro della difesa ai sensi dell’art. 1475, comma 1, del codice di ordinamento militare.

12. Al riguardo, giova anche richiamare la recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, sentenza 31 gennaio 2019, n. 02887) che, nell’annullare l’atto impugnato laddove dichiara inammissibile l’istanza di autorizzazione alla costituzione di un’associazione sindacale fra militari, ha, tra l’altro, precisato quanto segue:

– a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 120 del 2018 l’ordinamento giuridico non contempla affatto un diritto soggettivo del militare alla costituzione di un’associazione sindacale fra il personale delle Forze Armate o delle Forze di polizia ad ordinamento militare: di contro, la peculiarità e la specialità dell’ordinamento militare giustificano la presenza di limiti e vincoli all’esercizio (in linea di principio riconosciuto) della libertà sindacale;

– la costituzione di un’associazione sindacale fra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare è subordinata al preventivo assenso ministeriale, in applicazione estensiva dell’art. 1475, comma 1, cod. ord. mil.;

– pertanto, il competente Ministero è tenuto ad accertare, “con valutazione espressione di lata discrezionalità, in quanto volta a tutelare (recte, contemperare) contestualmente la libertà sindacale del militare e l’interesse pubblico al pronto ed efficace funzionamento della Forza Armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare:

– l’effettivo carattere democratico, neutrale ed aperto dell’assetto strutturale e delle modalità operative della costituenda associazione;

– la compatibilità del relativo apparato organizzativo e delle relative modalità di funzionamento con le particolarità ordinamentali dell’organizzazione militare;

– l’assoluta trasparenza del sistema di finanziamento (e, quindi, di contabilizzazione e rendicontazione);

– l’attinenza statutaria alle sole materie che possono essere oggetto di intervento sindacale (con esclusione, pertanto, delle materie indicate dall’art. 1478, comma 7, cod. ord. mil.);

– l’assoluta esclusione del ricorso all’esercizio dello sciopero o di condotte funzionalmente affini”.

13. Premesso quanto sopra, sulla base dei criteri e dei principi affermati dalla Corte costituzionale e alla luce dei citati orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla questione, il ricorso è infondato.

Infatti, come sopra evidenziato, l’Amministrazione in riscontro al citato parere interlocutorio n-OMISSIS-, con nota n. 22788 del 16 giugno 2020, ha comunicato che l’Associazione OMISSIS “non ha ricevuto l’assenso ministeriale per il riconoscimento quale associazione sindacale”.

Pertanto, in difetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1465 del d.lgs. n. 66 del 2010 (mancato avvio ad istanza di parte del procedimento di riconoscimento ministeriale; mancato assenso del Ministero), il ricorso non può essere accolto.

Di conseguenza, il provvedimento n. 369/16-2015 del 4 marzo 2016 di rigetto del ricorso gerarchico avverso la suddetta sanzione disciplinare di corpo trova il suo presupposto di legittimità nella riscontrata violazione dell’art. 1465 del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo le richiamate statuizioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza n. 120 del 2018 e gli indirizzi giurisprudenziali che vi hanno fatto seguito.”