condotta incensurabile dell’aspirante militare e giurisprudenza amministrativa

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Questo lo stato dell’ arte in ordine ai profili della ” condotta incensurabile” per l’arruolamento nella forze armate.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, fin da anni risalenti, che il requisito della moralità e condotta incensurabili, richiesto per l’arruolamento nelle forze di polizia dall’art. 26 L. n. 53 del 1989, mediante il richiamo alla normativa dell’ordinamento giudiziario per l’ammissione alla magistratura, è necessario, pur dopo l’abrogazione delle disposizioni che richiedevano il requisito della buona condotta per l’ammissione ai pubblici impieghi, e che, nell’esaminare la sussistenza o meno del predetto requisito, l’amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza del requisito delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l’aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere (cfr. Cons. Stato, IV, 4 luglio 2012, n. 3929, che richiama giurisprudenza anteriore).
La giurisprudenza ha altresì precisato (cfr. Cons. Stato, IV, 5 marzo 2013, n. 1343) che:
a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole;
b) l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso;
c) a fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all’amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta.
Nella valutazione della condotta, in sostanza, l’amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sul candidato, caratterizzato da discrezionalità tecnica facendo riferimento ad elementi non certi ma opinabili e del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio.