Ai sensi degli artt. 32 quinquies e 866 del Codice dell’Ordinamento Militare, è legittimo il provvedimento che dispone la perdita del grado e la rimozione, senza giudizio disciplinare, del militare condannato con sentenza definitiva della Corte Militare d’appello per i reati di furto militare pluriaggravato in concorso e di mancata consegna aggravata, in relazione all’illecita sottrazione di carburante dal deposito militare di combustibili . (1) Ha chiarito il Tar che il principio di garanzia di necessaria attivazione del procedimento disciplinare per risolvere il rapporto di pubblico impiego non è né assoluto né incondizionato, ponendosi in linea recessiva quando le ragioni della disciplina, dell’onore e del buon andamento risultino irrimediabilmente e drasticamente compromesse dalla commissioni di reati particolarmente odiosi e devastanti per la finanza pubblica e per la tenuta del tessuto sociale, per i quali il legislatore abbia, perciò, previsto direttamente la sanzione penale accessoria di carattere espulsivo, rispetto alla quale la successiva attività amministrativa si pone in rapporto di doverosa strumentalità e complementarietà, dovendo essa solo formalizzare, precisare e completare, sul piano appunto amministrativo (ad esempio a fini giuridici ed economici), gli effetti della pena accessoria irrogata dal Giudice. Il Tar ha altresì escluso che sussistono dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 32 quinquies e 866 del Codice dell’Ordinamento Militare, che introducono, in determinati casi, un “automatismo destitutorio”, e ciò in quanto la Corte costituzionale non mai ha affermato un principio generale ed incondizionato di necessaria pregiudizialità del procedimento disciplinare rispetto alla cessazione del rapporto d’impiego, avendo fatte sempre salve le ipotesi di “licenziamento” automatico connesse a pene accessorie correlate a reati di particolare riprovevolezza e gravità, secondo un giudizio presuntivo del legislatore congruo e ragionevole.