concorsi pubblici e limiti di altezza: il caso dei Vigili del fuoco

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 La Sez. I bis del Tar di Roma, con la sentenza 17 marzo 2017, n. 3632, ha chiarito come, con riferimento ai concorsi per il reclutamento di personale nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i cui bandi risultino pubblicati in data successiva a quella di entrata in vigore del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, attuativo della disciplina di cui alla Legge 12 gennaio 2015, n. 2, l’altezza dei candidati non possa più considerarsi requisito di ammissione agli stessi.
Con Legge 7 agosto 2016, n. 160, il legislatore autorizzava l’assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità, disponendo che alle stesse si provvedesse mediante scorrimento della graduatoria approvata all’esito del concorso riservato al personale volontario, indetto nel 2007.
In ragione di tanto, una vigile del fuoco, all’epoca collocatasi in graduatoria, veniva sottoposta all’accertamento previsto dal D.M. n. 78/2008 circa il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale.
Senonché, superate le prove di efficienza fisica, ella, in sede di accertamenti sanitari, era considerata non idonea dalla commissione medica, in ragione del ritenuto deficit di statura, rilevato in 158 cm.
Ritenendo tale provvedimento illegittimo, la stessa è insorta dinanzi al competente Tar, in particolar modo evidenziando come, in virtù della Legge 12 gennaio 2015, n. 2, il limite minimo di altezza non costituisca più requisito utile per il reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il Ministero si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La soluzione
Il Collegio ha dapprima evidenziato che, con riferimento ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i cui bandi risultino pubblicati in data successiva a quella di entrata in vigore del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, attuativo della disciplina di cui alla Legge 12 gennaio 2015, n. 2, l’altezza dei candidati non possa più considerarsi parametro di ammissione agli stessi.
Nel caso di specie, nondimeno, la procedura concorsuale cui la ricorrente aveva preso parte era stata indetta nel 2007, dunque anteriormente all’entrata in vigore della disciplina abolitrice dei limiti di altezza. Il Giudice ha tuttavia escluso che tale aspetto fosse di ostacolo all’applicabilità della stessa al caso in controversia.
Ha difatti osservato che l’arruolamento della ricorrente fosse comunque avvenuto in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina e che, pertanto, l’esistenza dei requisiti fisici richiesti dovesse valutarsi secondo le norme allora vigenti.
Non a caso, il nuovo corso giurisprudenziale, nel cui solco si colloca la pronuncia in rassegna, fonda sulle modifiche da ultimo portate al cennato quadro normativo dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, attuativo della Legge 12 gennaio 2015, n. 2. 
Il regolamento, come innanzi rilevato, è stato di poi adottato con D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207. Esso, applicabile ai concorsi i cui bandi siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva a quella della sua entrata in vigore.
Giova peraltro rilevare come, con riferimento alla categoria dei vigili del fuoco – presa in esame dalla sentenza in commento – il limite minimo di altezza ai fini del reclutamento sia venuto meno soltanto con riferimento ai concorsi per posti di vigile del fuoco di ruolo. Per quelli concernenti il personale volontario dello stesso Corpo, è invero rimasta ferma la disciplina di cui al D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 che, fra i requisiti psicofisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli aspiranti, inserisce quello relativo alla statura non inferiore a metri 1,62.