Concorsi nelle FF.AA.,inidoneità psico-attitudinale e sindacabilità

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Qualche anno or sono un aspirante ufficiale carabiniere, che era risultato escluso dalla graduatoria finale (pur avendo superato tutte le prove, fisiche, culturali , scritte ed orali) in forza di un giudizio di inidoneità psico-attitudinale all’esito di un colloquio con l’Ufficiale superiore selezionatore , mi chiedeva se vi fosse stato spazio per un ricorso al Tar contro il provvedimento di esclusione che riteneva ingiusto , anche in virtù dei suoi precedenti di servizio (era stato Ufficiale di Complemento). In tutta sincerità lo sconsigliai dal coltivare l’iniziativa in quanto il giudizio di inidoneità era per consolidata giurisprudenza espressione della discrezionalità  tecnica della p.a. essendo espressione del merito amministrativo. Ultimamente una pronuncia, a dire il vero  poco più che isolata, ha statuito, seppure in via cautelare, che un provvedimento di tal guisa quando non esprima la specifica ragione della ritenuta inidoneità attitudinale sia illegittimo quando in contrasto con le emergenze procedimentali. Dunque, seppure affannosamente, si apre uno spiraglio nella tormentata vicenda della sindacabilità dei giudizi amministrativi: forse oggi darei un consiglio diverso al candidato che me lo chiedesse.