commissione di disciplina e legittimo impedimento: la violazione della circolare 1/06 G.d.F. comporta l’invalidità del provvedimento espulsivo disciplinare

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 Un sottufficiale della G.d.F. all’esito di un procedimento penale per reati ordinari contro la p.a. ( istigazione alla corruzione, tentata concussione) viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato.
All’esito della vicenda penale, il Comando Generale apriva un procedimento disciplinare di stato finalizzato all’applicazione della sanzione destitutoria della rimozione dal grado.
Prostrato dalla vicenda, nel corpo e nel fisico, il sottoufficiale cade in depressione e, nelle more fatto inidoneo al servizio ( per temporanea infermità psichica) e ricoverato presso un centro di cure psichiatriche.
Raggiunto dall’invito a presentare memorie difensive da parte dell’Ufficiale inquirente prima, e del Presidente della Commissione di Disciplina dopo, lo stesso ispettore declinava l’invito rappresentando di non essere in condizione di partecipare, coscientemente, al procedimento disciplinare chiedendo il rinvio dell’udienza adducendo il ” legittimo impedimento”.
Recatosi dall’Avvocato militare dopo aver saputo di essere stato destituito dal Corpo per l’avvenuta irrogazione della rimozione dal grado, intende comprendere se vi sia stata lesione dei suoi diritti di partecipazione al procedimento al fine di impugnare la sanzione irrogata.
L’Avvocato militare sulla scorta di una recente giurisprudenza del TAR di Roma in un caso analogo, evidenzia la certa compressione e lesione dei suoi diriiti di difesa nonessendo stato in grado di difendersi personalmente in udienza.
In questo caso quindi il procedimento è viziato per la lesione del diritto di difesa ed, in particolare per la violazione della Circolare 1/06 del C.do Gen G.d.F. che in questi casi impone all’amministrazione la sospensione del procedimento.
Sulla base di tali argomentazioni, anche di recente, si ribadisce il Tar ha annullato un provvedimento disciplinare di natura espulsiva nei riguardi di un militare incolpato riconosciuto legittimamente impedito.