commissione di disciplina e legittimità scrutinio segreto

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Un sottufficiale dell’esercito condannato con sentenza definitiva per il reato di peculato militare , veniva all’esito del giudizio di disciplina, sanzionato con la misura della perdita del grado. Tra i motivi di ricorso chiedeva l’annullamento della sanzione perchè lo scrutinio dei voti dei membri della commissione di disciplina era avvenuto segretamente; in ciò ravvisava un contrasto della l.599 sullo stato dei sottoufficiali con la normativa del T.U. sul pubblico impiego che, per i civili, stabilisce lo scrutinio palese. Il Tribunale amministrativo pronunciandosi sul punto ha ritenuto che lo “status” militare legittima tale differenza, venendo in rilievo esigenze di tutela della segretezza non ravvisabili per il cittadino comune.