collusione del militare della GdF e reato di corruzione anche se sospeso dal servizio

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Un sottoufficiale della G.d.F. all’esito di un processo ordinario viene assolto dal reato di corruzione: il fatto per altro riguardava fatti commessi, presuntivamente, anche nel periodo in cui era stato, per motivi precauzionali, sospeso dal servizio.
La Procura Militare, sulla scorta deglia atti trasmessi dall’ A.G. ordinaria apriva quindi un fascicolo a suo carico per il reato di collusione previsto dall’art. 3 della l.1383 del 1941.
Recatosi dall’avvocato militare il sottoufficiale intendeva sapere se, sebbene giudicato per il reato di corruzione, potesse instaurarsi a suo carico un procedimento per il diverso reato militare e se, tale reato ( quello di collusione) fosse configurabile nella sola ipotesi dell’accordo con il privato anche in un periodo in cui il militare era sospeso dal servizio per effetto di un provvedimento cautelare.
Sul punto osserva l’avvocato militare quanto segue:
 “il principio del “ne bis in idem” impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali”).
Orbene, soccorre, esattamente in termini, la massima giurisprudenziale circa il concorso tra il delitto di collusione del militare della Guardia di Finanza e il delitto di corruzione, “trattandosi di reati autonomi con diverse obiettività giuridiche” (Sez. 6^, n. 2488 del 09/10/1990 – dep. 23/02/1991, Perrella ed altri, Rv. 186474).
Nè, peraltro, è apprezzabile in ordine alla specifica condotta collusiva, oggetto del presente giudizio, alcuna incompatibilità logica – circa la sussistenza del fatto o circa la commissione dello stesso da parte del giudicabile – rispetto alla pronuncia assolutoria irrevocabile dagli addebiti di corruzione.
Deve ribadirsi che per la configurabilità del delitto di collusione, previsto dalla L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, il servizio d’istituto, “ma è sufficiente che l’agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perchè è solo ad essa che fa riferimento l’obiettività giuridica della norma incriminatrice” (Sez. 6^, n. 9892 del 10/06/1998 – dep. 17/09/1998, Ferrauto ed altri, Rv. 213049 cui adde Sez. 2^, n. 7600 del 09/02/2006 – dep. 02/03/2006, Scalerà ed altro, Rv. 233235).
E, proprio in termini, questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale “il reato di collusione in contrabbando con estranei non è escluso dalla circostanza che il finanziere, all’epoca del fatto, fo s s e sospeso temporaneamente dal servizio; tale sospensione, infatti, non fa perdere la qualità di militare della guardia di finanza” (Sez. 3^, n. 9828 del 26/06/1984 – dep. 08/11/1984, Angeli, Rv. 166576).