cessazione dalla ferma: quando il proscioglimento è illegittimo

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Un militare  si reca dall’avvocato militare dopo aver ricevuto la notifica dall’Amministrazione del provvedimento di proscioglimento dalla ferma . Le ragioni sono riconducibili – come si legge nell’atto – a gravi motivi disciplinari ai sensi dell’art. 956 ord. mil. Il militare peraltro non è stato deferito ad una commissione di disciplina come previsto dall’art. 1380 ord. mil. In questo caso il provvdimento è illegittimo è certamente impugnabile al Tar: non si tratta infatti di proscioglimento dalla ferma – posto che il provvedimento interviene quando ancora il militare era in servizio ( e non alla cessazione dello stesso come nel caso del proscioglimento), quanto di ” cessazione dalla ferma”. In questo caso devono infatti trovare piena applicazione – trattandosi si sanzione di stato – tutte le garanzie procedimentali a tutela dell’inquisito, ivi compresa la necessaria sottoposizione ad inchiesta formale ed il deferimento alla Commissione di disciplina.