cessazione dal servizio per infermità e rimozione dal grado: mancata adozione del provvedimento ex art. 12 l.1168/1961

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Un appuntato dell’Arma dei Cc. viene sottoposto a procedimento disciplinare in seguito ad una sentenza di condanna per un reato contro la p.a. ( poi dichiarato prescritto in Cassazione) ad anni due di reclusione.
Nelle more della definizione del giudizio penale lo stesso veniva giudicato inidoneo al servizio per infermità dalla C.M.O. e quindi congedato con determinazione ministeriale.
Successvamente, pur in congedo, l’Amministrazione apriva un procedimento disciplinare che si concludeva con un decreto di perdita del grado per motivi disciplinari, i cui effetti venivano fatti retroagire al momento della cessazione dal servizio per infermità ( con conseguente perdita del trattamento pensionistico privilegiato).
Recatosi dall’avvocato militare il militare intende conoscere la legittimità del provvedimento della P.a. di retrodatazione degli effetti della perdita del grado.
In realtà il provvedimento è di per sè legittimo – essendo ormai riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale che la perdita del grado per rimozione disciplinare decorre dalla data della cessazione dal servizio per infermità, tuttavia è comunque viziato di illegittimità.
Infatti la retrodatazione, così come previsto per l’Arma dei CC ( ma il discorso è uguale per gli altri militari) , è disposta ai sensi dell’art. 22 l.1168/1961 solo quando in precedenza il C.te Gen. Arma CC ( per i militari di truppa) abbia disposto la cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 12 della stessa legge: nel caso in questione tuttavia non vi è alcun provvedimento del Comando Generale, con conseguente illegittimità del provvedimento dirigenziale che ha disposto la retrodatazione degli effetti del provvedimento disciplinare.