cessazione anticipata dalla ferma di ufficiale medico: solo in casi eccezionali ( vincita di un concorso?)

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Il Tar Lazio ed il Consiglio di Stato hanno di recente affrontato la questione posta dall’art. 933 del C.O.M. e dalla cessazione anticipata dal vincolo della ferma obbligatoria assunto dall’Ufficiale medico .

Nell’un caso il Tar di Roma ha ritenuto che l’esito positivo di un concorso pubblico ( da dirigente) nella Sanità pubblica potesse costituire causa di scioglimento anticipato dalla ferma, nell’altro caso il Consiglio di Stato ha ritenuto invece che comunque anche l’esito vittorioso di un concorso pubblico non consentisse lo scioglimento anticipato dalla ferma ove il militare avesse ancora degli anni di servizio davanti a sè avendo vinto da poco il concorso da capitano medico.

L’art. 933 Codice ordinamento militare ( rubricato alla Cessazione a domanda) così dispone nella parte di interesse:

“1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all’atto dell’incorporazione o al termine dei corsi di formazione.

2. L’amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.”.

 Le disposizioni ora trascritte fissano al primo comma la regola generale della obbligatoria permanenza in servizio dei militari fino al termine della ferma contratta: rispetto a tale regola generale, la cessazione anticipata di cui al secondo comma costituisce ipotesi derogatoria autorizzabile solo in via eccezionale sulla base di specifica motivazione a tutela del pubblico interesse.

Il nodo della presente controversia consiste dunque nello stabilire se la vincita di un concorso pubblico civile da parte dell’ufficiale integra di per sé l’ipotesi derogatoria eccezionale per la cessazione anticipata.

Ed è proprio in virtù di tale specializzazione che il medesimo ha contratto un ulteriore obbligo di ferma speciale in ragione di trenta mesi per ogni anno di corso di specializzazione frequentato in costanza di s.p.e., ai sensi dell’art. 964 C.O.M..

Tanto premesso, in linea con la prevalente giurisprudenza della Sezione, il Collegio ritiene che la tesi dell’Amministrazione – secondo la quale vincita di un concorso pubblico non integra affatto l’ipotesi derogatoria eccezionale per la cessazione anticipata della ferma da parte dell’interessato – non esibisca né in generale né soprattutto in rapporto allo specifico caso in esame alcun profilo di illogicità sindacabile in questa sede.

Infatti, come appunto chiarito dalla maggioritaria giurisprudenza della Sezione, la tesi ermeneutica cui qui si aderisce ( e cioè la configurazione del consenso al cessazione anticipata come assolutamente eccezionale rispetto alla regola generale) è l’unica capace di salvaguardare l’interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare altamente specializzato siano ammortizzati in un arco di tempo ragionevole e che gli scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio siano differiti allo scadere della ferma. ( cfr. in riferimento a caso di ufficiale medico sovrapponibile all’attuale IV Sez. n. 6818 del 2007 nonché IV n. 4850 del 2003; cfr. altresì in generale ord.za IV Sez. n. 148 del 2020).

In sostanza, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 933 c.c. non impone che tra i “casi eccezionali” rientri automaticamente il passaggio ad altra pubblica amministrazione atteso che una tale impostazione porrebbe le basi per una elusione sistematica degli obblighi di ferma di cui all’art. 964 C.O.M. e sconvolgerebbe le finalità pubbliche cui gli obblighi stessi sono funzionalmente correlati ( cfr. TAR Piemonte ord.za n. 77 del 2019 confermata dalla Sezione con ord.za n. 1937 del 2019).

Infatti, come posto in luce dalle pronunce ora richiamate, se pure si volesse sostenere che i costi di formazione già sostenuti dall’Amministrazione militare ridonderebbero comunque (come una “partita di giro”) a beneficio dell’amministrazione civile di destinazione, dovrebbe comunque essere evidenziato che presso la stessa il dipendente non avrebbe alcun obbligo di permanenza minima, con possibilità di dimissioni anche immediate (e svolgimento della libera professione) e quindi senza alcun ammortamento dei notevoli costi economici e organizzativi sostenuti dall’Amministrazione militare per la formazione del proprio personale.

Chiarito dunque che nel caso all’esame le esaustive motivazioni addotte dall’Amministrazione a sostegno del diniego non esibiscono alcun vizio censurabile in sede di legittimità, deve ricordarsi che la sentenza impugnata ha invece aderito al diverso ( e obiettivamente minoritario) indirizzo propugnato da IV Sez. n. 1746 del 2012, secondo la quale invece la L. 26 marzo 1965, n. 229 (recante l’estensione al personale militare dell’esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso alle carriere civili dello Stato) avrebbe introdotto implicitamente un criterio di potenziale mobilità del personale militare all’interno dell’organizzazione statuale anche a fronte di obblighi di ferma quale quello in esame.

Tale tesi ermeneutica appare al Collegio non condivisibile, in quanto la norma predetta, ove rettamente interpretata e contestualizzata, lungi dal voler incentivare lo svolgimento di concorsi pubblici per l’accesso alle carriere civili in costanza della ferma obbligatoria, tendeva invece a favorire il reinserimento del personale militare negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni proprio all’atto della cessazione degli obblighi di ferma, eliminando infatti i limiti di età che, in precedenza, impedivano ai militari l’accesso al pubblico impiego civile, una volta terminata la ferma obbligatoria. ( così Tar Piemonte ord.za citata).

In sostanza, si trattava di norma a favore degli ufficiali con maggiore anzianità anagrafica e di servizio e non di quelli che, immessi in s.p.e. da pochi anni, ancora rientravano nei limiti anagrafici per la partecipazione ai pubblici concorsi civili.

A ciò va poi aggiunto che risulta ad avviso del Collegio non pertinente invocare una normativa del 1965 ( oltre tutto di fatto espunta dall’ordinamento a seguito dell’abolizione totale ex L. n. 127 del 1997 dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici civili) per interpretare una regola espressamente e incondizionatamente ribadita dal Legislatore del Codice Militare nel 2010.

Per quanto riguarda il privilegiato trattamento che l’Amministrazione avrebbe somministrato ad altri ufficiali, consentendone la cessazione, trattasi di argomento di nessun rilievo.

In primo luogo dal punto di vista formale, una volta acclarata la legittimità di un provvedimento, il fatto che l’amministrazione in altri casi abbia assunto un diverso indirizzo è irrilevante in quanto la legittimità dell’operato dell’amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. ( VI Sez. n. 8893 del 2019).

Ma soprattutto, dal punto di vista sostanziale, perché le diverse situazioni siano poste a raffronto o comparazione occorre che le stesse siano realmente sovrapponibili, il che nella fattispecie l’appellante, nonostante le copiose argomentazioni versate al riguardo in primo grado e poi in appello, non arriva a dimostrare.

In termini piani, le diverse specializzazioni e aree di intervento cui gli Ufficiali medici sono applicati, la situazione di organico e le prospettive di sviluppo di quel ramo assistenziale in rapporto al mutare delle esigenze organizzative ( si pensi ad esempio al ruolo, notoriamente essenziale, della Sanità militare nell’attuale contesto epidemico-emergenziale) rendono ogni situazione peculiare e quindi ne giustificano entro certi limiti una disamina differenziata ai fini dell’eventuale riscontro dell’ipotesi eccezionale.

A ciò deve aggiungersi, che, empiricamente, assai diversa è la situazione di un ufficiale che abbia davanti a sé molti anni di ferma obbligatoria ( come l’appellato) ) rispetto a quella di chi ( essendo in ipotesi in prossimità della scadenza) potrebbe comunque lasciare lo s.p.e. dopo pochi mesi, atteso che nel primo caso le esigenze organizzative dell’Amministrazione risultano evidentemente ex se preponderanti.