causa di servizio ed equo indennizzo

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.A.R. Campania Salerno Sez. I, 18/06/2010, n. 9422

FORZE ARMATE Equo indennizzo

In materia di riconoscimento dell’infermità contratta dal militare a causa di servizio, il parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non si sottrae al sindacato di legittimità, laddove esso risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti. Deve, pertanto, ritenersi erroneo il giudizio con il quale il predetto Comitato ha negato il nesso eziologico tra l’attività svolta e la patologia insorta nel militare, senza aver prima valutato ed approfondito determinate e fondamentali circostanze, come l’assenza di patologie precedenti e successive all’arruolamento che avessero potuto favorire l’insorgenza della patologia poi riscontrata e lamentata dal militare, nonché la particolare attività svolta dallo stesso, in assenza dell’utilizzo dei dovuti strumenti di sicurezza. In difetto di tali valutazioni, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non può di certo costituire un giudizio tecnico attendibile da un punto di vista medico-legale, risultando oltremodo superficiale e non corrispondente alla realtà dei fatti e, dunque, non idoneo ad escludere la dipendenza della patologia dal servizio prestato. Ne deriva il suo annullamento, come accaduto nel caso concreto, ai fini della rinnovazione del procedimento di verifica. T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 18/06/2010, n. 9422 PARTI IN CAUSA Fi.Iv. c. Ministero della Difesa FONTI Massima redazionale, 2010
.A.R. Campania Salerno Sez. I, 18/06/2010, n. 9422

FORZE ARMATE Equo indennizzo

In materia di riconoscimento dell’infermità contratta dal militare a causa di servizio, il parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non si sottrae al sindacato di legittimità, laddove esso risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti. Deve, pertanto, ritenersi erroneo il giudizio con il quale il predetto Comitato ha negato il nesso eziologico tra l’attività svolta e la patologia insorta nel militare, senza aver prima valutato ed approfondito determinate e fondamentali circostanze, come l’assenza di patologie precedenti e successive all’arruolamento che avessero potuto favorire l’insorgenza della patologia poi riscontrata e lamentata dal militare, nonché la particolare attività svolta dallo stesso, in assenza dell’utilizzo dei dovuti strumenti di sicurezza. In difetto di tali valutazioni, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non può di certo costituire un giudizio tecnico attendibile da un punto di vista medico-legale, risultando oltremodo superficiale e non corrispondente alla realtà dei fatti e, dunque, non idoneo ad escludere la dipendenza della patologia dal servizio prestato. Ne deriva il suo annullamento, come accaduto nel caso concreto, ai fini della rinnovazione del procedimento di verifica. T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 18/06/2010, n. 9422 PARTI IN CAUSA Fi.Iv. c. Ministero della Difesa FONTI Massima redazionale, 2010