In caso di sospensione cautelare dal servizio la P.a. ha l’obbligo di contraddittorio ( novità giurisprudenziale)

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Troppo spesso l’ A.D. – recependo il contenuto di indagini penali ancora in fase iniziale – provvedeva a sospendere cautelativamente il militare dal servizio sul presupposto dell’urgenza.

Sul punto una recente pronuncia ( seppure ad oggi minoritaria del Tar di Catanzaro) riapre i termini della questione in un’ottica ” garantista” per il militare.

 Nessuna  deroga dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento (comunicazione doverosa, sia alla stregua dei principi generali del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990 che delle norme settoriali applicabili al caso di specie: cfr. art. 1028 D.P.R. n. 90 del 2010).

Nel caso di specie, il contraddittorio assume peraltro una forte connotazione difensiva e di garanzia a tutela dell’interessato su cui il provvedimento finale è destinato ad incidere e l’ampia discrezionalità di cui è titolare l’amministrazione non consente di escludere a priori la eventuale incidenza della partecipazione sul contenuto della determinazione finale.

Il provvedimento cautelare della sospensione è finalizzato, secondo il paradigma normativo di riferimento, a salvaguardare il prestigio dell’amministrazione e l’autorevolezza dell’esercizio delle funzioni pubbliche che potrebbero essere lesi dal “sospetto” di una responsabilità penale per reati gravi – tali da determinare, se accertati, la perdita di grado – dei funzionari pubblici coinvolti . E, come più volte osservato dalla giurisprudenza, l’amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in materia.

Tuttavia, tale ampio margine di scelta non attenua, ma semmai aggrava, l’onere di dar conto della valutazione comparativa degli interessi in gioco, in cui, in relazione alla specificità del caso concreto, emerge anche la posizione professionale del dipendente.

Nel contemperamento tra la tutela del prestigio dell’amministrazione, potenzialmente leso dall’imputazione penale per reati gravi, e l’interesse legittimo del militare, l’amministrazione è tenuta a conformarsi al principio di proporzionalità, verificando se, tenuto conto della specifica vicenda, la misura sia effettivamente necessaria e non ultronea.