benefici della causa di servizio anche se il decreto interviene dopo il congedo

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Un sottoufficiale si rivolge all’avvocato militare perchè si è visto negare il riconoscimento della causa di servizio – intentata durante il rapporto di lavoro – perchè nelle more del procedimento ( si legge nel provvedimento di rigetto della p.a.) si era congedato.
La questione è controversa, ma da ultimo una pronuncia del Tar Lombardia e del Consiglio di Stato del 2009 rendono possibile, anche in tale ipotesi, il riconoscimento dei benefici della causa di servizio.
 Infatti, “Il beneficio stipendiale per infermità dipendente da causa di servizio, ex art. 1801, D.Lgs. n. 66 del 2010, spetta anche al militare ormai in congedo al momento del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio. L’essere o meno ancora in forza al momento del riconoscimento della causa di servizio costituisce, infatti, una circostanza meramente accidentale che non influisce sulla ratio della previsione legislativa tesa a premiare coloro che a causa del servizio prestato a favore della collettività abbiano visto irreversibilmente compromesso il proprio stato di salute”.
 
L’art. 1801, D.Lgs. n. 66 del 2010 prevede che al personale militare che, in costanza di rapporto di impiego, abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al D.P.R. n. 915 del 1978, competa un beneficio stipendiale di importo variabile a seconda categoria dell’infermità (1,25 o 2,25 per cento dello stipendio).
La problematica in rilievo nella pronuncia in esame è se il beneficio in questione spetti anche nel caso in cui il militare sia ormai in congedo (o per altra causa non più in servizio) al momento del riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio.
Nel caso in esame difatti la p.a. aveva rigettato la richiesta perché il militare si era congedato prima di aver ottenuto il riconoscimento della causa di servizio.
Il T.A.R. Milanese, pur dando atto che la questione risulta controversa in giurisprudenza, si è espresso nel senso che ai fini del diritto ai benefici economici e giuridici che l’ordinamento riconnette all’accertamento della dipendenza da causa di servizio risulta irrilevante che il decreto di riconoscimento venga adottato o meno in costanza di rapporto di lavoro.
Richiamandosi a un suo precedente, oltre che a un parere del Consiglio di Stato, ha ritenuto tale interpretazione maggiormente aderente ai principi di ragionevolezza e uguaglianza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1979 del 2012; Cons. di Stato, Sez. I parere n. 1399 del 2009).
Infatti, l’essere o meno ancora in forza al momento del decreto di riconoscimento della causa di servizio costituisce una circostanza meramente accidentale che in nessun modo influisce sulla ratio che sta alla base della previsione legislativa tesa a premiare coloro che a causa del servizio prestato a favore della collettività, abbiano visto irreversibilmente (e spesso gravemente) compromesso il proprio stato di salute.
E’ quindi del tutto irrilevante, a tali fini, il momento in cui si conclude il procedimento volto ad accertare le cause della infermità, essendo solo il suo esito l’unico presupposto rilevante ai fini della concessione dei benefici previsti dall’ordinamento.
A voler diversamente opinare si dovrebbe ammettere che l’attribuzione dei predetti benefici possa dipendere da eventi e circostanze del tutto accidentali ed indipendenti dalla stessa volontà dell’infermo, come nei casi in cui il dipendente inoltri la domanda di riconoscimento prima di essere posto in congedo ma l’ottenga, senza sua colpa, solo dopo la cessazione del suo rapporto di servizio.