avanzamento e recupero di anzianità

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Un sottoufficiale chiede al proprio avvocato militare se, venuta meno la causa impeditiva all’inserimento nelle aliquote di avanzamento, possa all’esito del giudizio di idoneità essere promosso con la stessa decorrenza con cui sarebbe stato promosso in assenza di causa impeditiva. Un risalente orientamento della giurisprudenza amministrativa affermava che il recupero di anzianità potesse concedersi solo quando il sottoufficiale fosse stato giudicato idoneo nella prima tornata conseguente alla riamissione alle valutazioni, non spettando invece alcun recupero di anzianità , quando  lo stesso, riammesso alle valutazioni, venisse giudicato non idoneo e solo in successive tornate conseguisse l’idoneità e la promozione. Siffatta interpretazione è stata di recente rivista dalla giurrisprudenza dei Tar. Quindi l’avvocato militare potrà riferire al proprio patrocinato che trova applicazione il regime ordinario dell’art. 37 co. 2 l.212/83 in tema di decorrenza della promozione e recupero dell’anzianità relativa, con la perdita del solo anno relativo al rinnovo del giudizio.