assegnazione temporanea: nel breve periodo prevalgono le esigenze familiari

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 Le più recenti pronunce dei Tar dimostrano come l’assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 42 bis l.151 del 2001 sia più facilmente conseguibile nel breve periodo piuttosto che su quello medio/lungo.
 L’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 non subordina l’assegnazione temporanea alla presenza di un profilo professionale gemello, in quanto è sufficiente che vi sia corrispondenza retributiva. Non è prevista una disciplina differenziata per le amministrazioni militari;
 nell’ordinamento militare la specializzazione dei compiti è però maggiore che nelle amministrazioni civili. La professionalità dei militari è costituita dalla specializzazione, dall’incarico principale e dalla posizione organica . Se quindi è possibile individuare facilmente posizioni retributive omogenee nelle varie sedi di servizio, è invece oggettivamente più difficile individuare degli incarichi che permettano di impiegare il militare in modo utile valorizzandone l’intera professionalità. L’esigenza di non disperdere la professionalità maturata è particolarmente rilevante in ambito militare, dove è necessario garantire contingenti immediatamente operativi.
 Questo non significa che non possano essere prese in considerazione le richieste dei singoli militari per esigenze ritenute meritevoli di tutela dal legislatore, come la cura dei figli. Il punto è la durata del distacco in altra sede   .
 Passando dal breve al medio o lungo periodo, assumono progressivamente maggiore rilievo le esigenze organizzative dell’amministrazione militare. Ad esempio  il fatto che presso il Reparto siano in servizio soltanto quattro militari su un organico di otto non è una ragione sufficiente per negare un breve distacco presso altra sede, ma può costituire una causa ostativa quando si tratti di allontanamenti prolungati. In questo secondo caso l’aggravamento della scopertura di organico è verosimilmente idoneo a provocare conseguenze negative sulla complessiva programmazione delle attività.