“assegnazione temporanea” ex art .42 e vfp4

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Sempre più attuale e sentita è la questione della c.d. ” assegnazione temporanea” del militare con prole ove lo stesso sia inquadrato come vfp4.

L’orientamento dell’ A.D. è stato  quello – nei casi da me conosciuti ed analizzati – di respingere l’istanza essendo il beneficio non concedibile ai militari che non siano in servizio permanente effettivo.

Tale decisione – si dice – troverebbe aggancio normativo e giustificazione nella circolare n.P001 del 2017 .

Detta interpretazione contrasta con la legge ed è gravemente lesiva e discriminatoria dei diritti fondamentali della persona.

La circolare – infatti – non costituendo fonte del diritto non potrebbe mai prevedere una causa di esclusione non espressamente prevista dalla fonte normativa primaria quale appunto la legge: al riguardo l’art. 42 del d.lvo 151/01 in quanto richiamato dall’art. 1493 del T.U.O.M. non esclude – in nessun modo – dal riconoscimento del beneficio il militare in ferma prefissata padre di prole con età inferiore ai tre anni di vita.

Il diniego dunque andrà impugnato .