assegnazione temporanea ex art. 42 bis dlgs 151/01 anche oltre il terzo anno di età

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L’assegnazione temporanea è possibile anche oltre il terzo anno di età del figlio minore.
Il terzo anno di età, infatti, secondo il più recente orientamento dei giudici amministrativi fissano il termine ultimo entro cui è possibile presentare la domanda.
Pertanto, ove presentata anche nel corso del terzo anno di età del bambino, la domanda una volta accolta consente il godimento del beneficio per i successivi tre anni ( non necessariamente per un periodo consecutivo).
Chiarisce l’avvocato militare sul punto L’assegnazione è disciplinata dall’ art. 42 bis del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.”, articolo che è stato introdotto dall’art. 3 comma 105 L. 24 dicembre 2003 n. 350 e che è vigente a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 Entrambi i genitori devono essere lavoratori e la o il richiedente deve essere un pubblico dipendente.
 Presupposti sono la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell’ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività. La nozione di posizione retributiva non coincide con quella di profilo professionale: è sufficiente pertanto che, a prescindere dal profilo professionale, sia vacante e disponibile un posto in organico di pari costo rispetto a quello ricoperto dall’interessato nell’Amministrazione di provenienza; ad esempio un istruttore tecnico potrà essere assegnato ad un posto di profilo amministrativo purchè di pari costo.
 E’ necessario l’assenso dell’ Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.