assegnazione temporanea: il dissenso della FF.AA. è lecito solo in casi ” eccezionali”

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La riforma c.d. ” Madia” ha profondamente innovato anche l’istituto dell’assegnazione temporanea familiare in presenza di figlio minore di tre anni prevista dall’art. 42 bis del dlgs. 151/2001 e dall’art. 1493 del TUOM.

Sul punto si osserva quanto segue:

 

È la stessa norma  a prevedere che l’assegnazione possa essere concessa solo «subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione».

In altri termini, il provvedimento di assegnazione temporanea è soggetto a una duplice condizione: la prima è che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, condizione, questa, imprescindibile, nel senso che in caso contrario, il beneficio non può essere concesso; l’altra, invece, è costituita dall’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione, con la conseguenza che, ancorché ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto, non è escluso che il beneficio venga comunque negato.

Senonché, la giurisprudenza,  era solita ritenere sufficienti quelle motivazioni che si limitavano a fare riferimento a generiche e non meglio precisate esigenze di servizio .

Tutto ciò portava a una difficile fruibilità del beneficio da parte degli interessati.

Orbene, proprio per evitare che la facoltà riconosciuta dalla norma a presidio delle esigenze del minore di poter avere vicino entrambe le figure genitoriali nei primi anni di vita fosse in concreto quasi sempre disattesa, in occasione della legge delega per la riorganizzazione delle pubbliche Amministrazioni – l. n. 124/2015 – si è provveduto a precisare che l’eventuale dissenso debba essere limitato a casi o esigenze eccezionali.

In virtù delle modifiche portate all’art. 42-bis dalla l. cd. “Madia”,  per poter opporre legittimamente il diniego, è invece necessario che la P.A. alleghi, a fondamento dello stesso, una reale difficoltà conseguente allo spostamento dell’istante. In particolare, deve trattarsi di una motivazione che rappresenti un disagio così rilevante per l’Amministrazione da impedire all’interessato di fruire della possibilità che la legge gli riconosce.