art. 640 C.O.M. le novità in materia di gravidanza ed arruolamento

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Significative ed improntate ad una tutela della maternità e del diritto al lavoro le novità in materia di gravidanza ed arruolamento di cui all’art. 640 del C.O.M.

Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneita’ fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta’, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo’ essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita’ assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell’ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.))