art. 33 co.5 legge 104/92 e art. 24 l.183/10 : diritto alla sede di servizio e equiparazione dei militari ai lavoratori civili e abolizione dei requisiti della continuità ed esclusività

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 Un militare presenta istanza di riconoscimento dei benefici ai sensi dell’art. 33 comma 5 della l.104/92: in particolare chiede all’Amministrazione l’avvicinamento alla sede di servizio del familiare bisognoso di assistenza.
L’Amministrazione rigetta l’istanza ritenendo che non sussistano i requisiti a) della continuità dell’assistenza b) dell’esclusività della stessa.
L’eccezione della P.a. dopo la legge 183/2010 art. 24 non è fondata.
Il c.d. ” collegato Lavoro” del 2010 ha infatti abolito – per i benefici della l.104/92 – i requisiti della assistenza e della esclusività.
Il Consiglio di Stato dopo un primo momento di dubbio nel luglio 2012 ha riconosciuto l’applicazione della nuova normativa anche ai militari non ravvisando ragioni che giustifichino una disparità di trattamento con i lavoratori degli altri comparti del pubblico impiego.
Pur riconoscendo – infatti – il ” collegato Lavoro” la c.d. ” specialità” del rapporto di impiego pubblico del militare, la stessa non detta alcuna disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria ( da adottare semmai per legge in futuro) .
Pertanto sarebbe contraria alla legge anche qualsivoglia circolare dell’Amministrazione che fosse in contrasto con la predetta normativa.