art. 199 c.p.m.p. e attinenza della condotta al servizio e alla disciplina militare

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Un caso particolarmente interessante ha riguardato un alterco, sfociato poi in aggressione fisica  (senza lesioni) all’interno di un comando: la vicenda ha visto coinvolti un sottotenente ed un sottufficiale per ragioni riconducibili a motivi passionali. In qualità di “avvocato militare” mi si chiedeva di pronunciarmi sulla possibilità che la vicenda assumesse, da un punto di vista giuridico, rilevanza penale potendo l’ufficiale ( e rispettivamente il sottoufficiale) essere chiamato a rispondere l’uno del reato di insubordinazione con violenza e minaccia e l’altro del reato di abuso di autorità con violenza. Nel caso speciico per integrare il reato militare contro la disciplina non è sufficiente, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, che il fatto sia avvenuto all’interno di un posto militare.  Due sono i requisiti alternativi che giustificano la giurisdizione del tribunale militare: a) che il fatto sia riconducibile a ragioni attinenti il servizio e/o la disciplina; b) che il reo sia ” in servizio” e comunque che il fatto sia commesso alla presenza di ” più militari riuniti per servizio”. Non ricorrendo, alternativamente, l’uno o l’altro dei requisiti prescritti dall’art. 199 c.p.m.p., il fatto potrebbe assumere al più rilevanza disciplinare, e comunque interessare il Tribunale Militare per i reati di ingiuria e/ o minaccia ex artt. 226 e 229 c.p.m.p. in presenza naturalmente di richiesta del C.te di Corpo ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p.