art.196 c.p.m.p.: non c’è ingiuria ad inferiore quando il fatto avviene per ” scherzo”

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“Un fatto che si ponga dichiaratamente come uno scherzo, attuato in modo non offensivo con la creazione di una situazione di apparente pericolo in cui chiunque si sarebbe spaventato, e accompagnato da espressioni canzonatorie nei confronti dell’ignaro destinatario della messinscena, pronunciate in stretta connessione logica e temporale al contesto ludico dell’azione, non diventa penalmente rilevante solo perchè commesso in ambito militare, salvi eventuali profili disciplinari diversamente sanzionati”.
L’assunto della Suprema Corte – trattasi di recente pronuncia – esclude dunque la natura ingiuriosa e quindi offensiva di quelle condotte che- apparendo da subito ” canzonatorie” anche al destinatario, sono da considerarsi prive di un minimo di offensività, e dunque inidonee a ledere l’onore del militare ( anche se subordinato) ed in ultima istanza la coesione del corpo e quindi le esigenze della discplina militare.
Sembra pertanto che la Corte apra nuovamente una porta alla liceità dei  c.d. ” scherzi da caserma” – basti pensare allo schiaffo del soldato – o tra gli Ufficiali ( ed Allievi) agli scherzi di ” calotta”.