art. 131 bis c.p. e particolare tenuità del fatto : riflessi nel giudizio disciplinare militare

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Il mancato coordinamento tra codice di procedura penale e codice dell’ordinamento militare rischia di creare non pochi problemi in sede di decisioni disciplinari della Forza Armata.

L’art. 653 c.p.p. prescrive infatti che ” la sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”

Orbene la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è ” tecnicamente ” una sentenza di assoluzione trattandosi – a norma dell’art. 131 bis c.p. – di sentenza che esclude la punibilità dell’imputato.

Tuttavia nulla dice l’art. 653 c.p.p. rispetto agli effetti che questa sentenza irrevocabile produce nel conseguente giudizio disciplinare di stato e/o di corpo.

Altrettanto dicasi per l’art. 1393 comma 2 del C.O.M. che testualmente recita ” se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di sei  mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermare l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale”.

Pare dunque – almeno letteralmente – non esserci spazio per una revisione ( in melius ) della sanzione disciplinare all’esito di una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 131 bis c.p.

Il che pone non pochi problemi di coerenza del sistema e proporzionalità della sanzione disciplinare manifestamente più gravosa ( immaginiamo una sospensione dall’impiego) rispetto agli esiti assolutori del processo penale per particolare tenuità del fatto.

Il problema resta aperto ed è facile ipotizzare che la risoluzione del medesimo dovrà essere demandata – per l’ennesima volta ( nell’assenza del legislatore) all’interpretazione dei Tribunali Amministrativi.