art. 1 l.86/01 , indennità di trasferimento e requisito dei 10 Km di distanza

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Un sottoufficiale, trasferito di autorità, si vede rigettare dall’amministrazione l’indennità di trasferimento.
Il diniego è motivato sul presupposto dell’insussistenza del requisito della distanza minima dei 10 chilometri tra le sedi di servizio.
E’ vero che l’attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall’art. 1, comma 1, L.29 marzo 2001, n.86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (di recente, Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23).
Anche la sezione ha ritenuto che anche successivamente all’entrata in vigore della L.29 marzo 2001, n.86, il personale previsto dall’art. 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l’indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417).
Già nel vigore della L. n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156) che l’indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, nel quale si colloca l’elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637).