Interessante sentenza del Tribunale Militare di Roma che riconosce l’applicabilità del fatto di particolare tenuità ( art. 131 bis c.p.) in relazione al reato di insubordinazione aggravata con ingiuria .
Questi i passi salienti della motivazione che riconosce anche nel rigore a cui deve essere improntato il rapporto gerarchico militare un ambito applicativo per fatti – in concreto – di particolare tenuità.
“….. le espressioni usate, tenuto anche conto del contestuale comportamento ( allontanarsi mentre il superiore continuava a parlargli, l’avvicinarsi poi al suo viso, il tono della voce particolarmente alto), assumono valenza intrinsecamente ed estrinsecamente offensiva dell’onore del destinatario……non vi è dubbio che in un contesto militare le stesse siano idonee ad inficiare la personalità morale e sociale dell’individuo, nonchè l’apprezzamento che lo stesso ha delle proprie doti.
Esse assumono particolare rilevanza offensiva del prestigio del militare, soprattutto se superiore, evidenziando disprezzo della gerarchia proprio in quanto attinenti alla qualità di militare del destinatario ma soprattutto come superiore.
Ad avviso del Tribunale deve configurarsi tuttavia l’ipotesi di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. va evidenziato che nel caso in questione non corre alcun limite all’applicabilità della fattispecie in questione…l’imputato non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o ha commesso più reati della stessa indole nè si tratta di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.
Seppure l’accertamento della speciale tenuità del fatto non può prescindere dalla particolare natura dei reati militari lì dove risultano tutelati beni-interessi rilevanti e riconducibili al regolare svolgimento del servizio, del rapporto gerarchico o comunque al corretto andamento dell’attività delle forze armate, pur tuttavia nel caso in questione la particolare tenuità dell’offesa si deduce dalle specifiche circostanze nelle quali si inserisce il fatto contestato oltre alla personalità dell’imputato.
Infatti ( omissis) è sempre stato un militare equilibrato nelle relazioni tanto che l’episodio per cui è causa è stato qualificato da tutti i testimoni come isolato. La stessa persona offesa ha ribadito che i rapporti con il collega erano sempre stati cordiali e di collaborazione e che l’episodio per cui è causa è stato assolutamente ininfluente. Ciò che accadde in quella circostanza è stato da lei immediatamente superato non essendosi sentita offesa nè avendole provocato risentimento”.
Nel caso di specie peraltro, afferma ancora il Tribunale rilievo deve essere dato alla circostanza che abitualmente i due militari ( a prescindere dal grado) si relazionassero con un ” tu” confidenziale.