annullamento dei giudizi di idoneità psico-attitudinale nei concorsi per allievi carabinieri e marescialli dei carabinieri; il c.d. art. 11 del bando.

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a giurisprudenza amministrativa ha accolto numerosi ricorsi di candidati dichiarati inidonei agli accertamenti psico-attitudinali, annullando i provvedimenti e disponendo la rinnovazione del giudizio collegiale. Le pronunce si concentrano su un vizio ricorrente: la marcata divergenza tra le valutazioni positive emerse nelle fasi istruttorie (relazione psicologica dell’Ufficiale psicologo e scheda di valutazione dell’Ufficiale perito selettore) e il giudizio finale negativo della Commissione collegiale, senza adeguata motivazione delle ragioni del disallineamento.

Il principio della coerenza del flusso valutativo

Il TAR Lazio ha elaborato un orientamento consolidato sul tema, espresso chiaramente nella sentenza n. 4998 del 2024, secondo cui le fasi istruttorie curate dall’Ufficiale psicologo e dal perito selettore, caratterizzate da elementi oggettivi derivanti dalle prove testologiche, hanno dignità non inferiore alla fase rimessa alla Commissione collegiale. Quando il giudizio finale si discosta marcatamente dalle risultanze istruttorie precedenti, prevalentemente favorevoli al candidato, sussiste l’obbligo di motivare analiticamente le ragioni della divergenza valutativa, rendendo trasparenti in modo specifico le ragioni che hanno portato a discostarsi dal flusso coerente valutativo che ha caratterizzato il procedimento.

Il Tribunale ha censurato il giudizio secondo cui “il colloquio finale con la Commissione non può costituire il dato decisivo che azzera tutti gli altri elementi precedentemente raccolti senza un approfondimento motivazionale specifico che giustifichi tale disallineamento.”

Applicazione dell’art. 11 del bando e obbligo motivazionale

Diverse sentenze richiamano espressamente la violazione dell’art. 11 del bando di concorso ad allievi carabinieri. La sentenza n. 3832 del 2024 ha accolto il ricorso di un candidato la cui Commissione aveva giudicato non compatibile per carenze nell’area comportamentale e dell’assunzione di ruolo, in contrasto con valutazioni positive espresse sia dall’Ufficiale Psicologo che dal Perito Selettore nelle fasi istruttorie precedenti.

Il TAR ha affermato che il giudizio finale di inidoneità che si limita a richiamare genericamente la diversa opinione della Commissione rispetto alle risultanze precedenti, senza spiegare le ragioni dei differenti esiti tra le varie fasi procedimentali e risolvendosi in considerazioni stereotipe prive di elementi distintivi dello specifico candidato, è illegittimo per difetto di motivazione e contraddittorietà. Il provvedimento è stato annullato con ordine di ripetizione del giudizio collegiale con diversa composizione della Commissione.