alterazione di arma da sparo : responsabilità penale del militare

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Un ufficiale per passione personale – e per ragioni di addestramento del personale operativo – in talune occasioni ha provveduto ad aumentare la potenzialità e l’efficienza delle armi in dotazione mediante alcuni interventi migliorativi.
Recatosi dall’avvocato militare – avendo avuto sentore di un’indagine della A.g. al riguardo – intende sapere quale siano le rsponsabilità in cui può incorrere.
Premesso che la materia dell’alterazione delle armi è disciplinata dalla legge speciale n.110/75 , e non dal codice penale militare di pace ( che sanziona con l’art. 164 il solo danneggiamento o dispersione), il militare in questione rischierebbe di essere imputato ai sensi dell’art. 3 della l. 110/75 secondo cui ” chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni dell’arma, ne aumenti le potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto o l’occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.
In particolare le condotte a rischio , in via esemplificativa, sarebbero individuabili nella filettatura della canna, nell’aumento del diametro della stessa o nell’allungamento: allo stesso modo sarebbe sanzionabile il taglio del calcio del fucile o la modifica di quello della pistola.
Nel caso di specie il militare aveva provveduto ad eliminare il disconnettore per creare un’arma a raffica trasformandola in arma da guerra.
E’ evidente che tale condotta assume particolare gravità – in relazione alla diversa e più grave legge – in materia di porto di armi da guerra con i relativi reati.
Viveversa in ordine all’applicazione del silenziatore, la condotta non assumerà penale rilevanza ove lo stesso sia mobile e quindi non inserito mediante una filettatura della canna: nel caso contrario assumerà nuovamente penale rilevanza a nulla valendo la finalità di addestramento.