allontanamento illecito e diserzione: differenti conseguenze penali e disciplinari

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Un militare chiede all’avvocato militare di esprimere un parere in ordine ad un mancato rientro in servizio ed alle possibili ricadute disciplinari e penali.
Nello specifico il sottoufficiale – dopo aver fruito di una licenza ordinaria di gg. 3 – non si presentava in servizio senza addurre alcun particolare motivo nei due giorni consecutivi.
Nella realtà  rappresentava – non creduto – di aver perso una coincidenza aerea in paese extraeuropeo.
Il tale caso l’art. 147 c.p.m.p ( dell’allontanamento illecito) punisce con una pena sino a sei mesi di reclusione ” il militare che essendo legittimamente assente, non si presenta senza giustificato motivo , nel giorno successivo a quello prefisso”.
In questo caso la possibilità di un procedimento penale è unicamente rimessa alla volontà del Comandante di Corpo: trattandosi infatti di reato punito sino a sei mesi di reclusione in assenza di tale richiesta non vi sarebbe possibilità per la Procura Militare di aprire autonomamente un procedimento penale.
Appare tuttavia evidente come – anche in caso di apertura di un procedimento penale – lo stesso possa definirsi con una declaratoria eventuale di ” particolare tenuità del fatto” ex art. 131 bis c.p. con un rischio disciplinare ” minimo”: attesa peraltro – a seguito della modifica dell’art. 1393 T.U.O.M. – la non complessa istruttoria e l’entità della pena la sanzione disciplinare ( presumibilmente di Corpo) potrebbe essere irrogata anche prima della definizione del procedimento penale.
Diverso – e ben più grave – il caso del reato di cui all’art. 148 c.p.m.p. di diserzione ( c.d. ” impropria”) che si configura laddove ” il militare legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso”.
In questo caso – essendo il colpevole punito con la pena sino a due anni di reclusione – il procedimento penale si apre di Ufficio senza che ciò dipenda dalla decisione del Comandante di Corpo.
Peraltro – considerando la maggiore gravità del fatto – e la presumibile più complessa istruttoria appare difficile ( se bene in astratto possibile ai sensi dell’art. 1393 T.U.O.M.) che il Comandante di Corpo possa aprire il procedimento disciplinare senza attendere l’esito del procedimento penale.
Per le stesse ragioni di maggiore gravità della fattispecie appare certamente più difficile la possibilità che il militare possa all’esito del giudizio penale beneficiare della causa di non punibilità ex art 131 c.p.m.p. della ” particolare tenuità del fatto”.
Infine giova fare attenzione all’esatto computo dei giorni festivi: infatti in caso l’assenza dal servizio complessiva ed ininterrotta ricomprenda anche giorni di riposo e/o recupero  gli stessi non potranno essere computati ai fini dell’integrazione del reato: 
ad esempio ove il militare avesse dovuto fare rientro alla scadenza della licenza nel giorno immediatamente successivo festivo – in ipotesi la domenica – la stessa non potrebbe essere computata ai fini del calcolo dei giorni di assenza illecita dal servizio dovendosi tale assenza ritenersi legittima .