al militare inidoneo spetta lo stipendio sino al transito definitivo nei ruoli civili della Difesa

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Interessante caso affrontato di recente dal Tar: trattasi di un militare che – dichiarato permanentemente inidoneo al servizio  dalla C.M.O. presentava domanda di transito nei ruoli civili.

In questo caso l’Amministrazione aveva omesso di retribuirlo sino alla data del transito nei ruoli civili.

Sul punto si deve evidenziare quanto segue:

Accertata la inidoneità e presentata la domanda di transito, l’istante è posto in aspettativa ed ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità nei termini indicati dall’art. 26 della L. n. 187 del 1976.

La seconda fase è affidata alla valutazione della p.a. che entro gli indicati 150 giorni dovrà determinarsi sulla istanza avanzata.

In questo caso, però, la valutazione non ha natura discrezionale, ma la p.a. è tenuta ad adottare il provvedimento ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009, n. 4854).

Infatti, l’art. 2 comma 4 del già citato D.M. del 18 aprile 2002 recita : “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.

Si tratta cioè di una ipotesi di silenzio assenso, in cui alla inerzia della p.a. consegue, senz’altro, il provvedimento positivo chiesto dall’istante.

Né il ritardo, della intervenuta convenzione negoziale, può essere imputato, come sostiene la resistente nei chiarimenti prodotti, al ricorrente quale conseguenza della mancata produzione documentale a sostegno dell’istanza.

Ne consegue che il ricorrente ha titolo alla corresponsione della indennità di aspettativa a far data dal giorno della accertata inidoneità per i successivi 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito presso l’amministrazione.

Successivamente e sino alla effettiva presa in servizio nell’amministrazione civile il predetto ha diritto, a titolo di risarcimento, allo stipendio previsto per la qualifica successivamente acquisita con il transito.

Sulla somma così complessivamente individuata dovranno essere corrisposti gli interessi, a decorrere dalla accertata inidoneità, sino al soddisfo, nei termini indicati dal D.M. n. 352 del 1998, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Cons. St. A.P. n. 18/2012; Cass. Sez. un. Civ. n. 14429/17).