addormentamento del militare di guardia: quando il fatto è di particolare tenuità

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Il fatto riguarda un Capo servizio di nucleo armato che – montando di servizio – si sdraiava su una brandina posta all’interno del corpo di guardia così addormentandosi venendo colto sul fatto dall’Ufficiale di ispezione.

Dopo la trasmissione degli atti alla Procura Militare lo stesso veniva rinviato a giudizio per violata consegna e – in definitiva – prosciolto per la ” particolare tenuità del fatto”.

 La giurisprudenza dei Tribunali Militari per la quale va escluso l’addormentamento colposo del militare che volontariamente si sia predisposto al sonno, deponendo l’arma ed adagiandosi, essendovi lucida determinazione con atti mirati a prendere sonno (Cass. 28/02/1990 Parrella). E’ inoltre insegnamento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 263 del 6.7.2000, che l’incriminazione della violata consegna (collocata nel titolo 2^ del c.p.m.p.) è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare. . Nel caso di specie la consegna era sufficientemente precisa, per come ha evidenziato la Corte di merito perchè è prescritto che quando i cancelli sono chiusi, il personale di guardia deve essere prontamente disponibile all’interno del Corpo di guardia e che il servizio svolto è armato con l’arma recata al seguito, sicchè già il lasciare l’arma nella rastrelliera e uscire dalla stanza dove essa è posta costituisce chiara violazione di tale prescrizione.

L’addormentamento volontario, poi, costituendo condotta incompatibile con qualunque servizio da svolgersi in orari prestabiliti, a maggior ragione è incompatibile con un servizio di guardia che presuppone un’attenzione vigile continuativa del militare alle aree da sorvegliare; siano esse interne o esterne ad ambienti militari.

Nel caso di specie dunque il militare non potendo beneficiare della derubricazione del reato in ” addormentamento colposo” pur essendo responsabile di violata consegna è stato assolto per la ” particolare tenuità del fatto”: ciò in relazione all’effettivo disvalore della condotta ( oggettivo e soggettivo) ed anche ai precedenti di servizio ed al contesto ( interno di caserma) in cui il fatto è maturato.