abuso nel lavoro delle officine o laboratori militari

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Una particolare forma di peculato è prevista e sanzionata dall’art. 136 c.p.m.p.: infatti la norma prescrive che ” il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari che, contro le disposizioni dei regolamenti , o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione sino a due anni”. Si tratta di un’ipotesi speciale di peculato del militare che può avere ad oggetto solo l’indebito utilizzo – per fini non istituzionali – di laboratori o officine militari. Tuttavia l’entità della pena e la tipologia di reato escludono – a differenza del peculato militare – il rischio di qualsivoglia rimozione dal grado non essendo contemplata dalla norma – ne tantomeno dall’art. 33 c.p.m.p. tale sanzione.