rischio penale per il militare che detenga più di 15 cartucce per l’arma in dotazione

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Interessante sentenza della cassazione penale: rischia la condanna il militare che detenga più di 15 cartucce 9x 19 parabellum.

Questi i passaggi salienti della motivazione:

“D’altro canto, se si considera come integri gli estremi del delitto di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2 la detenzione non dichiarata di un numero di armi comuni da sparo in numero superiore da quello consentito, non vi è ragione per escludere la configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 697 c.p. nel caso di detenzione non dichiarata di un numero di munizioni superiore a quello permesso in relazione ad un’arma legittimamente detenuta. In tal senso si è espressa anche questa Corte di cassazione che, con un orientamento esegetico oramai nettamente prevalente, ha affermato che integra il reato previsto dall’art. 697 c.p. l’omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normale munizionamento di un’arma già regolarmente denunciata, ossia oltre il limite della capienza del relativo caricatore (così, da ultimo, Sez. 1, n. 24506 del 09/06/2010, Naccarato, Rv. 24775).

Non pertinente, dunque, è il riferimento all’art. 38, comma 2 t.u.l.p.s., che, nell’escludere che siano tenuti all’obbligo di denuncia all’ufficio di pubblica scurezza “i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo”, fa implicitamente riferimento alle armi, alle parti di esse o alle munizioni detenute non da singoli soggetti, ma dalla istituzione (il “corpo”) ovvero dalla organizzazione collettiva già preventivamente autorizzata a detenere quegli oggetti senza previa denuncia”.