uso di automezzo militare per fini privati tra peculato d’uso e furto d’uso

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Un Ufficiale si rivolge all’avvocato militare perchè preoccupato da una possibile indagine a carico avendo utilizzato, per fini personali, un’autovettura dell’Amministrazione.
In particolare intende sapere di quale reato può essere accusato e quali siano le pene previste.
La vicenda – da tempo oggetto di attenzione della giurisprudenza penale – può essere così sintetizzata: integra il reato di peculato d’uso comune – quindi di competenza della giurisdizione ordinaria ( non militare) l’uso per fini non istituzionali, momentaneo, di un mezzo di cui il militare abbia la disponibilità; viceversa è configurabile il reato di furto d’uso militare ( previsto dall’art. 233 c.p.m.p.) l’uso momentaneo della vettura – per fini non istituzionali – di cui il militare non abbia la disponibilità abituale per ragioni di servizio.
Infatti, il potere di disporre di un bene dell’amministrazione militare è ovviamente limitato alla sua vincolata destinazione, che non ne consentirebbe comunque l’impiego per fini diversi da quelli del servizio; pertanto, l’uso di un mezzo militare per fini privati da parte dell’affidatario integra – dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 2008 – il delitto di peculato d’uso previsto dal codice penale comune (art. 314, comma 2), punito con sanzione assai superiore a quella comminata per il furto d’uso (v. Cass., Sez. 1^, 11.5/29.7.2011, Speciale e altro, a proposito dell’impiego per ragioni personali di mezzi di trasporto militari da parte di un generale). E’ proprio la mancanza di una autonoma e diretta disponibilità del mezzo da parte del capomacchina (conforme alle usuali modalità del servizio d’istituto) che consente di applicare nella fattispecie all’impiego personale non autorizzato la più mite previsione dell’art. 233 c.p.m.p..