trasferimento per incompatibilità ambientale :quando è possibile ricorrere

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Un alto Ufficiale vede notificarsi un avvio di procedimento per trasferimento per ” incompatibilità ambientale” con il suo diretto superiore.
Recatosi dall’avvocato militare, avendo vissuto tale provvedimento come una sanzione, intende conoscere la legittimità dell’operato dell’Amministrazione ed eventuali strumenti a sua tutela.
Sul punto per quanto riguarda la tutela amministrativa, va precisata innanzitutto l’impossibilità di avanzare ricorso gerarchico avverso qualsivoglia atto di trasferimento.
Si tratta infatti, al pari di ogni provvedimento di trasferimento, di atto definitivo adottato dai dirigenti preposti al vertice dell’Amministrazione, non suscettibili di ricorso gerarchico .
Sarà viceversa ammissibile il ricorso al Capo dello Stato, ma solo come alternativa al ricorso al Tar, oltre che il Conferimento con le Superiori Autorità ( ex art. 39 d.p.r. 345/86 ss.mm.).
Per quanto riguarda il ricorso al Tar deve precisarsi che il ” trasferimento per incompatibilità” non ha natura disciplinare-sanzionatoria, essendo orientato a garantire la serenità e l’efficienza dell’organizzazione della P.a., restituendo decoro, prestigio ed in ultima istanza funzionalità all’Ufficio.
Se il carattere del provvedimento non è dunque sanzionatorio, non si può negare che lo stesso possa avere, in concreto, conseguenze deleterie per lo sviluppo della carriera del militare.
Il trasferimento si fonda infatti su una valutazione “sfavorevole” del comportamento del militare che non può non riverberarsi sulle valutazioni successive nella documentazione caratteristica.
Pertanto, in questi termini il provvedimento è sicuramente impugnabile innanzia al Tar, dovendo le motivazioni che indicano elementi di ” disvalore” essere per la giurisprudenza amministrativa , rigorose e convincenti.
Tale valutazione rigorosa dovrà necessariamente riguardare oltre il comportamento del militare, anche il profilo della lesione al prestigio ed alla funzionalità della P.a.