Il caso riguarda quello di un aspirante allievo carabiniere con un tatuaggio situato in una parte coperta del corpo ( la scapola).
Alla visita di arruolamento in servizio permanente effettivo veniva scartato per ” imperfezione dermatologica”.
I TT.AA.RR. hanno chiarito che “La non immediata percepibilità visiva della presenza di un tatuaggio non consente quindi di ritenere che la sua presenza risulti in contrasto, con il prototipo di figura istituzionale, il che rende irragionevole e sproporzionata – rispetto alle finalità presidiate dalla disciplina di riferimento – l’esclusione della ricorrente dal concorso“.
Tale principio si attaglia perfettamente al caso in esame in cui il tatuaggio è collocato in posizione tale da essere o ricoperto dalla maglia di taglia giusta oppure spunta appena per un piccolo punto sicchè non appare poter integrare quelle caratteristiche previste dal bando come ostative in considerazione delle particolari funzioni svolte dal Carabiniere.
Nel caso in esame trattavasi della fuoriuscita di un minuscolo punto di colore proprio ai bordi della maglia che risulta appena percettibile.
Ne consegue che l’operato dell’Amministrazione risulta affetto da illegittimità difettando l’apprezzamento delle caratteristiche, dell’effettiva consistenza e della esatta visibilità del tatuaggio in esame con una divisa di taglia appropriata.
In casi analoghi il candidato dovra’ dunque rivolgersi al legale sollecitando il Tribunale Amministrativo a svolgere accertamenti in punto di fatto in particolare facendo indossare al ricorrente una divisa della ” taglia propria” e non altri indumenti ( non istituzionali): solo l’esito di tale apprezzamento di fatto può orientare ( nel caso di visibilità) ad una legittima esclusione dal concorso.