” scavalcamento ” del quadro di avanzamento: quando è da ritenersi illegittimo

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 In sede di avanzamento a scelta degli ufficiali militari il c.d. scavalcamento illegittimo si può ravvisare solo quando in precedente graduatoria riferita allo stesso grado, gli ufficiali in comparazione si siano collocati in posizione invertita rispetto al quadro di avanzamento contestato, senza che nulla sia variato nella documentazione caratteristica e matricolare relativa all’intervallo di tempo in questione. Tuttavia, ai fini della verifica di illegittimità dell’operato dell’amministrazione, non basta la mera circostanza dello “scavalcamento”, ma occorre che l’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, emergano dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza