rimozione dal grado per uso occasionale di cocaina: illegittima se alterata la ” catena di custodia”

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Interessante e recentissima sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA di Bologna in materia di rimozione dal grado per motivi disciplinari ed in particolare per uso occasionale di sostanza stupefacente ( cocaina ).

In particolare si impone secondo il TAR il rispetto dei principi del giusto processo anche in materia di raggiungimento della prova attesa la natura espulsiva ed estrema della misura disciplinare.

Le esigenze del “giusto processo”derivano dall’applicazione della norma di cui all’art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo quale norma costituzionale interposta ex art. 117 c. 1 Cost (ex multis Corte Costituzionale, 13 dicembre 2017, n.263) ritenuto applicabile anche ai provvedimenti sanzionatori di natura afflittiva (sentenze 4 marzo 2014, ric. n. 18640/10 Grande Stevens e altri c. Italia; 29 ottobre 2013, ric. n. 17475/2009 Varvara c. Italia; 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia) con particolare riferimento – per quel che qui rileva – ai procedimenti preordinati all’applicazione di sanzioni con valenza disciplinare, attesane la natura punitiva (sent. 28 giugno 1978, ric. n. 6232/73 Konig c. Repubblica Federale Tedesca; 26 settembre 1995. ric. n. 18160/91 Diennet c. Francia) se lesivi di un diritto “civile” del ricorrente, quale la sospensione o la cessazione dell’attività professionale (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 612).

La complessiva inattendibilità della c.d. ” catena di custodia” nel campionamento della sostanza sottoposta ad accertamenti strumentali di laboratorio, la mancata effettuazione della analisi successiva  di ” controllo” ha violato i principi del ” giusto processo” ledendo in maniera irreversibile il diritto di difesa.

Quanto alla misura espulsiva della rimozione del grado per un unico ( ed occasionale) utilizzo di sostanza stupefacente la stessa è illegittima.

Secondo i giudici amministrativi l’apprezzamento della circostanza di un episodico consumo di sostanze stupefacenti contestata al dipendente in maniera isolata rispetto a tutte le altre circostanze, nell’esclusiva ottica della sua incidenza sugli obblighi assunti con il giuramento e al di fuori di ogni prospettiva di proporzionalità, rende l’impugnata sanzione espulsiva illegittima, in quanto non adeguatamente motivata, non basata su una completa e razionale considerazione del disvalore effettivamente evidenziato dall’illecito disciplinare contestato e conseguentemente sganciata da ogni giudizio di graduazione (così T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 febbraio 2012, n.1389; in termini Consiglio di Stato, sez. IV , 15 gennaio 2009, n. 173; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16 maggio 2002, n.2089).