RIGETTO DI ISTANZA DI TRASFERIMENTO PER GRAVI MOTIVI: ILLEGITTIMA LA P-001

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Una questione di particolare interesse sollevatami di recente da un mio assistito riguardava il rigetto di una domanda di trasferimento per gravi motivi di famiglia.

L’A.D. facendo leva sulla speciale procedura prevista dalla direttiva P001 comunicava informalmente e verbalmente al militare il rigetto dell’istanza non lasciando copia alcuna del provvedimento e rimanendo il militare nella più totale sconoscenza dei motivi per cui l’istanza era stata rigettata.

In tale modo neppure disponeva di un atto amministrativo da impugnare.

Sul punto anche una recente pronuncia di un Tar offre conferma alla tesi da me personalmente sostenuta che non vi puo’ essere atto amministrativo non impugnabile a prescindere dalla disciplina della direttiva P001  che essendo una circolare non può derogare alla legge ed al più generale dovere di motivazione dell’atto amministrativo e conoscibilità dello stesso.

In questo senso, la già discutibile affermazione secondo cui l’attivazione della procedura “non dà origine ad alcun procedimento amministrativo” (affermazione che appare in chiaro contrasto persino con la più ristretta interpretazione del principio del “giusto procedimento”, attestato a partire da C. Cost. sent. n. 13 del 1962) culmina, nel contesto della Direttiva P-OOI, in una conclusione del tutto inattendibile, secondo cui, in carenza di procedimento, “il militare interessato non è titolare di posizioni giuridiche soggettive né di aspettative” (così testualmente: art. 4, ultimo cpv. p. 29).

A ben vedere, invece, se, da un lato, l’adozione di una procedura semplificata non ne elide la struttura procedimentale (essendo pur sempre costituita da una serie coordinata di atti e operazioni) e, in ogni caso, non vanifica l’obbligo di espressa e documentata motivazione, dall’altro lato, l’intestazione di una posizione giuridica soggettiva e di una conseguente legittimazione, in capo all’interessato, deve essere dedotta esclusivamente in virtù dell’incidenza del provvedimento finale (il rigetto qui impugnato) sul bene della vita, meritevole di tutela, già oggetto dell’istanza (l’auspicato trasferimento) e ora sotteso all’azione di annullamento proposta in questa sede.

Ne consegue che la delimitazione degli effetti giuridici della procedura, come compendiata nella Direttiva (cfr. ancora capitolo VI, art. 4, ult. cpv., p. 29) e invocata dalla difesa erariale a sostegno della propria eccezione di inammissibilità, deve essere in realtà considerata priva di valenza prescrittiva e qualificatoria, e come tale da disattendere, proprio perché, trattandosi nella sostanza di una mera annotazione di chiusura dal contenuto esplicativo (in sé non condivisibile), non risulta neppure idonea ad intaccare la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente e la garanzia di effettività della tutela (entrambe precostituite da norme di rango costituzionale), cui assolve l’obbligo di motivazione espressa e documentata.